Legislazione ed investimenti esteri.
La legislazione per le società estere e gli incentivi per gli investimenti esteri

Gli investimenti stanieri
Attualmente le imprese che desiderano produrre o intrattenere rapporti commerciali con la Romania possono agire sotto le più svariate forme.
E’ ammessa la costituzione di società a totale partecipazione straniera. E’ altresì possibile per uno straniero acquisire in proprietà qualunque immobile, a scopo industriale o commerciale.
Non è invece tuttora ammesso che vi sia la proprietà di un terreno. Questo può essere ottenuto in uso con apposita concessione che viene data dallo Stato o dall’organo locale preposto.
Sono ammesse anche concessioni di sfruttamento delle risorse naturali da parte di soggetti stranieri.
I conferimenti apportati da uno straniero possono consistere, oltre che in valuta, anche in diritti di proprietà industriale, compreso il know-how, macchinari, impianti, parti di ricambio e mezzi di trasporto.
Gli investimenti stranieri sono autorizzati pressoché in tutti i settori, comprese le telecomunicazioni, il settore bancario e assicurativo, di solito protetti in molti paesi.
Le condizioni cui deve attenersi l’investitore estero sono:
- non infrangere la normativa a protezione dell’ambiente;
- non attentare la sicurezza nazionale dello Stato;
- non turbare l’ordine pubblico e non svolgere attività dannose per la salute pubblica o contrarie alla morale pubblica.
Nei settori strategici, un investitore straniero deve avere necessariamente un partner romeno. La legge determina quali sono i settori in questione.
Restano ancora in mano pubblica i settori ferroviari, il servizio postale e la difesa. A parte quest’ultima, gli altri settori sono destinati a passare con maggior controllo, al regime di concorrenza.
La legge prevede il diritto per l’investitore all’integrale rimpatrio del capitale investito e degli utili ricavati dall’investimento. Ciò sarà possibile alle condizioni valutarie previste dalla legge in vigore e dopo il pagamento delle tasse e delle imposte.
Allo stesso modo è permesso il rimpatrio di capitali provenienti dalla vendita di azioni, di obbligazioni e di altri titoli finanziari.
Gli investimenti effettuati sono sottoposti per sempre alla normativa in vigore al momento dell’investimento, salvo il caso del sopravvenire di un regime più favorevole all’investitore.
Per quanto concerne la tutela degli investimenti esteri, questi, secondo la legge n. 33 del 1995 non possono essere espropriati, nazionalizzati, requisiti o sottoposti ad alcuna forma di restrizione che abbia effetti simili, salvo in caso di forza maggiore o di interesse pubblico, nei limiti e nella modalità previsti dalla legge.
La legge prevede che il pagamento comprenda il risarcimento dei danni e che sia pronto, adeguato ed effettivo.
La Romania è membro della MIGA, ha sottoscritto la convenzione di Washington che ha dato vita all’ICSID, in caso di espropriazioni o inadempimenti nei contratti tra una ente statale e un cittadino straniero.
Essa ha inoltre sottoscritto un accordo bilaterale con l’Italia sulla protezione degli investimenti stranieri. Gli investimenti stranieri devono essere registrati presso l’agenzia rumena di sviluppo.

La normativa in materia di investimenti esteri

Il 23 giugno 1993 è stata emanata la Legge rumena n. 35 sugli investimenti esteri. Essa modifica la Legge n. 35 del 1991 e abroga il decreto n. 424 del 1972 sulla joint – venture, nonché il decreto legge n. 96 del 14 marzo 1990.
La nuova legislazione stabilisce i diritti dell’investitore straniero e offre nuovi incentivi alle imprese estere che intendano investire nel paese.
Il campo di applicazione della normativa in esame è piuttosto vasto. Essa si applica alle seguenti attività:
- costituzione di società commerciali o filiali a capitale interamente straniero o a capitale misto straniero e rumeno (joint – venture);
· aumento di capitale di una società già esistente o acquisizione di quote o azioni di società rumene;
· concessione di servizi pubblici ed altre attività economiche;
· acquisizione di diritti di proprietà su beni mobili o immobili, ad eccezione dei diritti di proprietà sui terreni;
· acquisizione dei diritti di proprietà industriale ed intellettuale in Romania;
· concessione di prestiti in occasione di investimenti;
· acquisizione di stabilimenti industriali o loro costruzione.
L’operatore straniero che desiderasse investire in Romania deve presentare una domanda all’Agenzia Rumena dello Sviluppo. Tale agenzia valuta la fattibilità dell’investimento, le modalità dello stesso e l’importo del capitale investito. Terminato tale esame, l’agenzia comunica la propria decisione all’interessato, entro un termine non superiore a trenta giorni dalla domanda. Qualora tale termine trascorresse senza che l’agenzia si sia pronunciata in merito alla domanda, l’investitore avrà diritto ad effettuare l’investimento, naturalmente nel rispetto delle leggi rumene che regolano la materia.
Lo status di investitore straniero viene confermato mediante la consegna di un certificato di investimento emesso dall’Agenzia Rumena dello Sviluppo. Tale certificato deve essere richiesto dall’interessato e viene concesso entro un termine di 15 giorni. Il suddetto certificato è richiesto ai fini della prova dei diritti dell’investitore estero in caso di contestazione dalle Autorità rumene.
A norma della nuova legge in esame, l’investitore straniero gode dei seguenti diritti:
· partecipazione alla gestione e alla direzione dell’investimento in base al contratto o allo statuto convenuto;
· trasferimento dei propri diritti e degli obblighi contrattuali ad altri investitori stranieri o rumeni;
· trasferimento all’estero dei profitti annuali, ma entro i limiti stabiliti dalle norme valutarie rumene correntemente in vigore, e purché siano stati adempiuti gli ordini fiscali previsti dalla normativa rumena;
· trasferimento all’estero delle somme incassate in seguito alla concessione di diritti d’autore, di prestazione di servizi di consulenza o assistenza;
· trasferimento all’estero delle somme incassate in seguito alla cessione di obbligazioni, azioni o quote sociali, nonché i proventi derivanti dalla liquidazione dell’investimento, tuttavia nei limiti stabiliti dalle normative valutarie rumene correntemente in vigore;
· trasferimento all’estero delle somme conseguite in caso di esproprio.
.Va segnalato che dal primo gennaio 1994 l’Agenzia Rumena per lo Sviluppo, ha portato a 1.000 dollari USA la quota minima di partecipazione estera al capitale delle società a responsabilità limitata. Tale quota rappresenta dunque il capitale minimo di un SRL con partecipazione di capitale straniero, e nonostante la sopradescritta Legge n. 31 – 1990 sulle società commerciali, che indica come capitale minimo 100.000 lei non abbia subìto emendamenti, sarà negata l’autorizzazione a quelle società che dichiarino un capitale inferiore al minimo stabilito.
Come accennato, la legge prevede anche delle agevolazioni a favore dell’investitore straniero.
In particolare l’articolo 12 stabilisce che le attrezzature e i macchinari che rappresentano l’apporto in natura dell’investimento sono esenti dal pagamento dei dazi doganali; inoltre, a norma dell’articolo 13, sono esenti dal pagamento dei dazi, ma per un periodo di soli due anni dall’inizio dell’attività, anche l’importazione di materie prime, materiali e componenti necessari alla produzione.
Tali agevolazioni variano a seconda dei settori in cui viene effettuato l’investimento e, in certi casi, a condizione che l’apporto straniero raggiunga un tetto minimo prestabilito.
Ad esempio, nel caso di attività industriali, agricole o di sfruttamento di risorse naturali, l’esenzione dal pagamento dell’imposta sui redditi si applica per un periodo di 5 anni a decorrere dall’inizio dell’attività produttiva, mentre gli investimenti nei settore dei trasporti e comunicazioni beneficiano di tale esenzione per un periodo di soli tre anni, ridotti a due per i settori del commercio, turismo, banche e assicurazioni.
Tuttavia, qualora nei casi sopra descritti, l’investimento venisse effettuato mediante la costituzione in Romania di società commerciali o di filiali a capitale interamente straniero, o a capitale misto straniero e rumeno, si potrà usufruire dell’esenzione del pagamento dell’imposta sui redditi, a condizione che l’investimento straniero rappresenti una quota pari al 20% del capitale sociale e, comunque, non inferiore a 10.000 dollari.
Si noti tuttavia che, qualora l’investimento straniero venga liquidato volontariamente prima che sia trascorso un termine inferiore al doppio del periodo per il quale si è usufruito dell’esenzione, l’investitore sarà tenuto a pagare le imposte ordinariamente dovute su tutta la durata dell’investimento. Tali imposte verranno prelevate, con diritto di preferenza, sulle somme risultanti dalla liquidazione dell’investimento o da altri eventuali diritti dell’investitore straniero.
Successivamente alla scadenza dei periodi dell’esenzione sopra indicati, l’investitore potrà ancora usufruire in certi casi di una riduzione dell’imposta sui redditi nei casi previsti dall’art. 15 della legge.
Potranno essere concessi benefici aggiuntivi qualora l’investimento venisse effettuato in settori di particolare interesse strategico per le autorità rumene. Inoltre, gli investimenti stranieri possono godere di ulteriori incentivi fiscali:
- l’esenzione dell’imposta sui redditi per un periodo di 5 anni per gli investitori esteri che hanno investito in una società rumena almeno 50.000 dollari;
- l’esenzione dai dazi doganali per un periodo di 7 anni sulle importazioni di equipaggiamenti, di materie prime e di componenti industriali per i soci esteri di joint – venture impegnate in un’attività produttiva e che esportano almeno la metà della loro produzione.
Per evitare abusi di tali incentivi è stato stabilito che gli investitori esteri debbano svolgere la propria attività in Romania per un periodo superiore ai 7 anni; altrimenti devono rimborsare le imposte non pagate in base agli incentivi.
Infine, le cosiddette free zones, istituite nel 1992, sono due: la prima è dislocata alla foce del Danubio e l’altra a Costanza, alla confluenza del Mar Nero nel Canale sul Danubio. Fra le disposizioni più rilevanti, vi è una liberalizzazione delle importazioni e delle riesportazioni di beni, l’esenzione dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto, unitamente ad un’esenzione di imposta sulle società per un periodo pari al tempo in cui una società opera in tali free zones.
Le esenzioni di imposta sui redditi prima descritte non sono applicabili alle società costituite dopo il primo gennaio 1995.
Sono però ancora in vigore esenzioni in favore di società manifatturiere con capitale investito al di sopra di 50 milioni dollari USA che esportano almeno il 50% della produzione e che abbiano una presenza locale di almeno il 60%.
Indipendentemente dalla data della costituzione della società è, infine, prevista una riduzione del 50% delle imposte sui redditi in relazione agli utili reinvestiti in Romania per le innovazioni tecnologiche o per la protezione dell’ambiente.

Tutela della proprietà industriale

La Romania ha, fin da subito, sottoscritto le principali convenzioni internazionali relative alla protezione delle proprietà intellettuali ed ha introdotto una legislazione interna volta a proteggere tali diritti. L’accordo di Associazione con l’Unione Europea contiene specifiche clausole che riaffermano l’impegno della Romania ad adeguarsi agli standard internazionali vigenti in questi campi.
Inoltre, la Romania ha anche concluso convenzioni bilaterali relative alla protezione della proprietà industriale, fra le quali si possono ricordare, oltre a quella con l’Italia, quella con il Belgio, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.
In materia di brevetti, la Romania è firmataria della Convenzione di Parigi del 1883 sulla protezione per la proprietà industriale ed ha sottoscritto tutti gli emendamenti alla stessa. In tal modo agli investitori stranieri spetta la medesima protezione riservata ai cittadini rumeni: in particolare la Legge n. 64 del 1991 ha applicato e chiarito i presupposti per la concessione di un brevetto.
Il periodo di validità di un brevetto è stato esteso a 20 anni. La registrazione è accettata qualora il medesimo brevetto non sia stato registrato in Romania ovvero sia pubblicamente rilevato altrove. Il periodo di una contestazione di un brevetto è di 6 mesi. Qualora il brevetto non sia usato entro quattro anni dalla richiesta o tre anni dal momento in cui la registrazione è stata concessa, esso deve essere obbligatoriamente concesso in licenza.
Quanto ai marchi di fabbrica, la Romania ha aderito all’Accordo di Madrid del 1894, relativo alla registrazione internazionale dei marchi di fabbrica.
La registrazione di un marchio scade dopo 10 anni ed alla fine di tale periodo può esserne richiesto il rinnovo. Il proprietario di un marchio può agire in giudizio per la tutela dei suoi diritti nel caso di utilizzo del suo marchio.
Il marchio non può essere identico, o simile, ma deve essere indistinguibile da un altro marchio registrato o le cui operazioni di registrazione sono in corso. Non si possono usare come marchi, dei simboli che possano essere in contrasto con l’ordine pubblico, il pudore e la moralità pubblica.
Sin dal 1933, anche i modelli ed i disegni industriali godono di una tutela, in Romania.
Infine, con riferimento ai diritti d’autore, va segnalato che la Romania fa parte della Convenzione sul diritto d’autore di Berna. La legislazione a tutela del diritto d’autore è in vigore in Romania dal 1956, sebbene sia stata soggetta a ripetute modifiche, soprattutto con riferimento alla disciplina delle royalties.
Gli investimenti esteri diretti costituiscono il pacchetto più complesso di attività economiche con apertura internazionale, che dominano ed influenzano la struttura dell’economia mondiale.
Lo sviluppo delle economie internazionali contemporanee non si può realizzare al di fuori del quadro internazionale, in quanto le sole risorse interne sono insufficienti ad assicurare un livello di crescita e di prosperità secondo gli standard dei paesi moderni.
Anche nel contesto delle trasformazioni attuali della Romania, gli investimenti esteri hanno rappresentato e tuttora rappresentano uno dei fattori principali del passaggio verso l’economia di mercato.

Regolamentazione degli investimenti di portafoglio

Gli investimenti di portafoglio - acquisizione di valori mobiliari sui mercati di capitale organizzati e regolamentati - sono disciplinati dall’Ordinanza Governativa n. 92/1997 sugli incentivi per stimolare gli investimenti diretti, approvata e modificata con la Legge n. 241/1998.

Trasferibilità all’estero di profitti e capitali

Il disinvestimento ed il reimpatrio degli utili sono liberamente realizzabili, dopo il pagamento delle tasse previste dalla normativa in materia e precisamente: il 38% sugli utili lordi della società ed un ulteriore 5% sui dividendi distribuiti ai soci.
Se gli utili realizzati sono calcolati in moneta nazionale (leu), le banche autorizzate effettuano, prima del trasferimento, il cambio nella valuta del paese di origine del socio straniero, al valore del giorno del trasferimento stesso.


Le opportunità derivanti dagli scambi triangolari - Normative Doganali.

Regime doganale, licenze import – export, zone franche
Non è necessario essere in possesso di una licenza per importare o esportare delle merci. Sono assoggettati all’obbligo di licenza solo il commercio in countertrade e quello di prodotti appartenenti a settori strategici. Le operazioni di importazione possono essere effettuate solo da società commerciali il cui oggetto sociale preveda tale attività.
I prodotti importati in Romania devono essere conformi alle specifiche e agli standard legali in relazione alla sicurezza nazionale, alla salute pubblica, al buon costume e alla tutela dell’ambiente.
Per quanto concerne le esportazioni, le società che intendono svolgere tale attività devono avere un oggetto sociale che contenga una previsione in tal senso. Pur non essendo necessaria una licenza per l’esportazione, le società esportatrici devono registrarsi al Ministero del Commercio ed ottenere un codice “Sicomex”. La licenza tuttavia è richiesta qualora i prodotti da esportare siano soggetti a contingentamento.
Import- export su licenza
La decisione del Governo n. 215/ 92, riguardante le licenze per l’importazione e l’esportazione di beni in Romania, stabilisce che l’importazione e l’esportazione da e verso la Romania è stata liberalizzata e che quindi non vengono più richieste licenze per gran parte dei prodotti.
Vengono escluse dalla legge <<le forniture di prodotti soggetti a restrizioni quantitative o al controllo dei requisiti derivanti dagli accordi internazionali assunti dalla Romania concernenti la non proliferazione di armi per la distruzione delle masse e missili balistici, materiali radioattivi, apparecchiature nucleari e relativi materiali cosi come ogni altro prodotto soggetto a particolari controlli>>.

Autorizzazioni a termine

L’ordinanza del Ministero del Commercio 27 marzo 1990, n. 18 (2), riguardante l’autorizzazione delle operazioni di importazione e di esportazione, stabilisce che tali operazioni, da parte di soggetti romeni, devono essere autorizzate dallo stesso Ministero del Commercio e che tale autorizzazione ha durata annuale. Vengono anche comprese le operazioni riguardanti i servizi, quali ad esempio contratti di assistenza tecnica, know–how, ecc.
Le operazioni di import – export possono essere compiute solamente da società i cui oggetti sociali includano tali operazioni; per le esportazioni, tali società devono anche essere registrate al Ministero del Commercio per contenere il cosiddetto “codice Sixcom”.
Come regola generale, dal 1 maggio 1992 nessuna licenza di esportazione viene più richiesta (con la sola eccezione dei prodotti menzionati precedentemente) così come nessun dazio doganale è più dovuto.
Le autorità competenti possono decidere sulle quote annuali di esportazione per merci differenti. In ordine a queste merci, le società devono avere ottenuto speciali licenze per l’esportazione.
Solamente i prodotti per i quali è stata rilasciata la licenza possono essere esportati e solamente durante il periodo di validità della licenza. Vi sono anche casi in cui l’esportazione di alcune categorie di prodotti venga temporaneamente proibita (per esempio bestiame, legname, ecc.).

Spedizione e origine

In riferimento ai documenti di spedizione, come regola generale gli esportatori devono seguire le istruzioni degli importatori romeni.
I documenti di spedizione normalmente richiesti sono la fattura commerciale e la bolla di carico.
Le importazioni di animali e piante devono essere altresì accompagnate da certificati sanitari e fitosanitari.

Countertrade

La Romania presenta una delle più alte percentuali di Countertrade (Barter) per transazioni per tutti i paesi dell’ex COMECON. Durante le richieste di merci viene stabilito se il processo negoziale può sfociare in un Countertrade e le linee specifiche sono indicate dai diversi Ministeri della Romania al Foreign Trade Organization, per raggiungere i totali globali annui di Countertrade in accordo con gli obiettivi di esportazione stabiliti.

Regime tariffario

La Romania ha adottato dal marzo 1993, una tariffa doganale simile al Sistema Armonizzato. Le importazioni sono assoggettate a dazi ad valorem.
Alla fine del 1995, i prezzi minimi erano fortemente aumentati. In generale i dazi doganali vanno dallo 0 al 60%.
La media ponderata dei dazi è di circa l’11,7% con notevoli eccezioni per alcuni prodotti quali i combustibili, i prodotti chimici e le macchine utensili, che hanno un’aliquota pari a 0 o ridotta tra il 3 e il 10%.
I dazi applicati alle attrezzature industriali sono circa il 15% ad valorem.
I dazi sono considerevolmente più elevati per un certo numero di prodotti quali sigarette, pellicce, tappeti, veicoli, attrezzature fotografiche, biciclette, apparecchiature TV ed attrezzature per le registrazioni video e sonore.

Zone franche

La legge n.84 del 21 luglio 1992 disciplina il regime delle Libere Zone Franche. Tale legge contiene le moderne disposizioni che vanno incontro agli standard internazionali riguardanti l’esenzione dai dazi doganali e dall’IVA, l’illimitata importazione e riesportazione di beni e la possibilità di effettuare i pagamenti in valuta estera all’interno delle zone franche.
Dal primo luglio 1995 le principali zone franche esistenti in Romania sono situate attorno alle città di Sulina, Costanza, Galati, Braile e Giurgiu.
Le zone franche sono parti integranti del territorio dello Stato rumeno, dove viene applicata la legislazione nazionale.
L’articolo 10 della legge n. 84 stabilisce le attività che possono essere svolte nelle zone franche: manipolazione, deposito, selezione, misurazione, imballo, condizionamento, trasformazione, assemblaggio, fabbricazione, marcatura, analisi, asta, compravendita, perizia, riparazione, divisione di merci, organizzazione di mostre, operazioni di borsa e finanziario-bancarie, trasporti e spedizioni interne ed internazionali, concessioni e locazione di edifici, di spazi di deposito, controllo qualitativo e quantitativo di merci, noleggio di navi, approvvigionamento di navi e di altri mezzi di trasporto, prestazione di servizi ed altre attività specificamente disposte dalla legge.
Dal mese di maggio 1985 è attiva in Romania la zona franca di Sulina che riveste una posizione chiave tra i paesi dell’Est europeo e quelli del Medio Oriente e occupa un’area di oltre 100 ettari. Tra le numerose operazioni consentite, vi sono la movimentazione, il deposito, la lavorazione e il controllo qualitativo e quantitativo delle merci, le operazioni finanziarie bancarie, l’affitto di aree e di fabbricati.
Le operazioni sono totalmente esenti da dazio doganale, tasse di consumo e imposte sui profitti.
Le attività previste possono essere svolte da persone fisiche e giuridiche, rumene o straniere, solo sulla base delle licenze rilasciate dall’amministrazione della zona franca. Per tali attività le società sono esentate dal pagamento dell’imposta sui profitti.
In tema di agevolazioni, nel momento della liquidazione o della riduzione delle attività effettuate nelle zone franche, le persone fisiche o le persone giuridiche straniere possono trasferire all’estero il capitale ed il profitto, dopo aver adempiuto a tutte le obbligazioni precedentemente contratte con lo Stato rumeno ed i partner contrattuali.
Sono esentati dal pagamento dei dazi doganali, i materiali e gli accessori rumeni che entrano nelle zone franche per essere utilizzati per la fabbricazione di determinati beni, o i beni in transito da una zona franca all’altra.


Le opportunità degli investimenti Esteri in Romania

L’Agenzia rumena per lo Sviluppo
Un momento importante fu rappresentato dalla pubblicazione, nel 1992, di una dichiarazione del governo rumeno atta ad incoraggiare, appoggiare e garantire gli investimenti esteri.
Successivamente fu costituita l’Agenzia rumena di sviluppo che, ha rappresentato, dal punto di vista istituzionale, un’opera pionieristica; essa ha generato molte difficoltà nelle relazioni con le altre istituzioni, che erano ancora influenzate dalle strutture e dalle procedure di lavoro ereditate dal passato.
L’agenzia svolge i seguenti compiti a favore degli investitori esteri:
- fornitura di materiali di riferimento ed informazioni riguardanti il quadro istituzionale e legislativo;
- prestazione di servizi di consulenza ed assistenza complessi nei confronti degli investitori;
- attività relazionale degli investitori, istituzioni ed imprese rumene, soprattutto per la soluzione amichevole degli svariati problemi che si pongono nella costituzione e nel funzionamento delle società miste;
- assistenza alle imprese nella preparazione di progetti d’investimento conformemente alle esigenze della pratica internazionale;
- elaborazione di studi e di analisi riguardanti le pratiche internazionali nel campo degli investimenti esteri e trasmissione di queste al Parlamento, al Governo, alla Presidenza ed altri;
- collaborazione con altre istituzioni rumene nella realizzazione di alcuni progetti particolarmente complessi.

L’attività di attrazione degli investimenti esteri svolta dall’agenzia, è stata accompagnata dalla concessione di incentivi (esenzione d’imposta sui profitti e di pagamento delle tasse doganali sugli apporti in natura), che sono stati successivamente ridotti a partire dal gennaio 1995.
Va però anche sottolineato che le iniziative volte all’attrazione degli investimenti esteri in Romania sono state caratterizzate da alcune difficoltà. Il principale limite è consistito nell’assenza di una politica industriale chiara, capace di fissare le priorità e di incoraggiare e stimolare i progetti altamente qualitativi.
L’assenza di una politica industriale ha implicitamente pregiudicato anche l’applicazione efficace degli strumenti fiscali; in queste condizioni l’attività di attrazione degli investimenti esteri si è concretizzata essenzialmente in azioni di promozione generale, nella consulenza e nella fluidificazione di alcuni progetti a livello economico.
Ma l’assenza di una politica industriale ha soprattutto determinato un atteggiamento, non sempre amichevole e coordinato, da parte degli organismi fiscali, doganali, amministrativi nei confronti degli investitori esteri.
Un altro limite, con connotazioni più psicologiche, è stato rappresentato da fattori di incertezza circa le possibilità date agli investitori esteri di acquistare i terreni in territorio rumeno.

I vantaggi competitivi

Sebbene l’attrazione degli investimenti esteri sia stata marcata da alcune difficoltà, la Romania detiene una serie di vantaggi competitivi da non trascurare. Essi sono:
· la dimensione del mercato interno, che costituisce un potenziale molto importante nel medio- lungo termine;
· l’apertura ai mercati di esportazione dei paesi dell’ex Unione Sovietica, con i quali la Romania intrattiene legami tradizionali;
· la qualità della manodopera, che conferisce competitività a livello internazionale;
· la disponibilità ed accessibilità di ingenti risorse naturali.

I partner commerciali

I principali settori di attività sono stati:
- alimentare 15,63
- automobilistico 12,38
- turismo 5,74
- settore bancario %; 4,46
- trasporti 4,24
- elettronica %; 4,24
- settore estrattivo %; 3,77
- servizi %; 3,78
- agricoltura %. 2,10

Gli investimenti esteri si sono concentrati nel distretto di Bucarest (circa il 55% del capitale investito ed il 62% del numero di società fondate); tra le province che hanno registrato un volume più alto di investimenti esteri, ai primi tre posti si situano Dolj (7,81%), Timis (5,80%) Costanza (3,79%).
Per le società a partecipazione estera, ai primi tre posti si trovano le province di Costanza (5,12%), Timis (4,32%), Cluj (3,37%).
Il principale gruppo di paesi investitori è l’Oede (74% del capitale investito e 51% del numero di società fondate); ai paesi membri dell’Unione Europea spetta il 52% del capitale investito ed il 32% della società.
I paesi investitori vedono al primo posto l’Europa occidentale (59%), seguono l’Asia (17%), l’America del Nord (11%), il Medio Oriente (6%), l’Australia (3%), l’Europa dell’Est (2%).
Per le società miste costituite, viene al primo posto l’Europa occidentale con il 33%; seguono il Medio Oriente (30%), l’Asia (16%), l’Europa dell’Est (6%) e l’America del Nord (5%).

Costituzione di società a partecipazione straniera

Per la registrazione di una società con capitale estero in Romania (al 100% estero o con soci romeni) sono necessarie le seguenti documentazioni:
1. Registrazione presso il Registro Nazionale del Commercio
2. Informazioni amministrativo-finanziarie presso l’Amministrazione finanziaria della zona dove è situata la sede legale della società.
3. Redazione dell’atto costitutivo della società presso un notaio.
4. Indicazione della Banca per l’apertura di un conto corrente a nome della futura società e per il versamento del capitale minimo obbligatorio (2 milioni di lei per le Srl e 25 milioni di lei per le SpA).
5. Registrazione
6. Inserzione sulla Gazzetta Ufficiale
7. Codice Fiscale presso l’Ufficio territoriale delle imposte.

Restrizioni ed incentivi agli investimenti esteri

La legge sulla promozione degli investimenti diretti prevede che:
"Per investimenti diretti, esclusivamente nuovi, con impatto significativo sull’economia si intendono gli investimenti con un valore superiore ad un milione di dollari USA, realizzati nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge, che contribuiscano allo sviluppo e all’ammodernamento delle infrastrutture economiche della Romania e determinino un effetto positivo di traino sull’economia creando nuovi posti di lavoro.
La partecipazione all’investimento diretto con impatto significativo sull’economia si può realizzare soltanto con capitale liquido in lei o in valuta liberamente convertibile.
Gli investimenti diretti, nuovi, con impatto significativo sull’economia possono essere effettuati in tutti i settori di attività ad eccezione di quelli finanziario, bancario e delle assicurazioni-riassicurazioni, nonché di quelli regolamentati da leggi speciali, con la condizione di non trasgredire alle norme di protezione dell’ambiente, non ledere gli interessi di sicurezza e di difesa nazionale della Romania e non danneggiare l’ordine, la salute o la morale pubblica.
Nel caso in cui un certo investimento soddisfi le condizioni per ottenere facilitazioni concesse da più leggi, l’investitore dovrà optare per un unico regime di facilitazioni.
Gli investimenti realizzati in Romania non possono essere espropriati tranne che per causa di utilità pubblica. L’applicazione di tale misura è indiscriminata e si realizza esclusivamente in conformità con le disposizioni di legge.
Benefici degli investitori esteri
Trasferire integralmente all’estero i profitti a loro spettanti, alle condizioni del regime valutario della Romania, dopo il pagamento delle imposte, tasse e degli altri obblighi previsti dalla legislazione romena; trasferire all’estero, nella valuta dell’investimento, le somme ottenute a seguito della vendita delle azioni o quote sociali nonché quelle risultate dalla liquidazione degli investimenti, alle condizioni del regime valutario della Romania;
trasferire all’estero, nella valuta dell’investimento, le somme ottenute a titolo di risarcimento, nella situazione prevista dall’art.8.
Gli investitori esteri avranno il beneficio di tutti i diritti previsti negli accordi bilaterali di promozione e garanzia reciproca degli investimenti firmati dalla Romania con gli Stati di origine degli stessi.
Le attrezzature tecnologiche, le installazioni, gli equipaggiamenti, le apparecchiature di misura e di controllo, le automatizzazioni ed i prodotti di software importati necessari per la realizzazione dell’investimento sono esentati dal pagamento dei dazi doganali.
I beni nuovi, importati o acquistati in Romania, necessari per la realizzazione dell’investimento, beneficiano nel periodo di realizzazione dell’investimento, fino alla messa in funzione dello stesso, del pagamento posticipato dell’IVA, secondo le regolamentazioni in vigore, fino al 25 del mese successivo alla data di messa in funzione dell’investimento (sono considerati beni nuovi se sono stati prodotti non oltre un anno prima della loro entrata nel Paese e non sono mai stati utilizzati).
Gli investimenti nuovi, realizzati alle condizioni della legge sugli investimenti diretti, beneficiano della deduzione di una quota del 20% del loro valore e dell’utilizzo dell’ammortamento accelerato.
Se le società che hanno realizzato degli investimenti vengono liquidate volontariamente entro un periodo inferiore ai 10 anni, le stesse saranno obbligate a pagare le imposte stabilite dalla legge per l’intera durata dell’investimento, nonché delle maggiorazioni, calcolate secondo la legislazione in vigore, per il ritardo nel pagamento delle tasse ed imposte che avrebbero dovuto essere corrisposte in assenza della concessione di facilitazioni.
Si potrebbero menzionare, tra le poche disposizioni ancora in vigore a favore degli investitori, quelle derivanti dal regime delle zone franche e delle zone depresse.
Per quanto riguarda le zone franche, queste sono state disciplinate sin dal 1992 con un regime giuridico specifico e godono di una attenzione sempre più grande da parte di investitori sia romeni che stranieri (si veda in proposito il paragrafo apposito).
Per quanto concerne le zone depresse, invece, con l’Ordinanza Governativa di Urgenza n. 24/1998 sul regime delle zone sfavorite, modificata con la Legge n. 20/1999, sono state concesse facilitazioni per aree geografiche, strettamente delimitate territorialmente, che adempino almeno ad una delle seguenti condizioni:
a) il tasso di disoccupazione sul totale delle risorse di lavoro della zona sia almeno tre volte superiore al tasso di disoccupazione nel totale delle risorse di lavoro a livello nazionale, nei 3 mesi che precedono il mese in cui si compila la documentazione per dichiarare la zona sfavorita;
b) siano zone isolate mancanti di mezzi di comunicazione, con infrastrutture sottosviluppate.
Un’area geografica può essere dichiarata zona sfavorita per un periodo di almeno 3 anni e non superiore a 10 anni, con possibilità di proroga.
Le zone beneficiano delle seguenti facilitazioni, per i nuovi investimenti ivi realizzati:
a) esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto per i macchinari, le attrezzature, le installazioni, gli equipaggiamenti, i mezzi di trasporto ed altri beni ammortizzabili, importati per effettuare investimenti in zona;
b) esenzione dell’imposta sul valore aggiunto per i macchinari, le attrezzature, le installazioni, gli equipaggiamenti, i mezzi di trasporto, altri beni ammortizzabili prodotti nel Paese, per l’effettuazione e lo svolgimento di investimenti in zona;
c) la restituzione dei dazi doganali per le materie prime, i pezzi di ricambio e/o i componenti importati, necessari alla realizzazione di attività produttive nella zona;
d) esenzione dal pagamento dell’imposta sugli utili, per la durata di esistenza della zona sfavorita;
e) esenzione dal pagamento delle tasse percepite per la modifica della destinazione o per l’estromissione dal circuito agricolo di determinati terreni destinati alla realizzazione dell’investimento;
f) concessione prioritaria di fondi per incentivare l’attività di esportazione dei prodotti finiti e/o dei servizi industriali, secondo i casi, per garantire i crediti esteri, per il finanziamento di programmi speciali, approvati con Decisione governativa, per il finanziamento di progetti di investimento delle società commerciali, attraverso la compartecipazione dello Stato al capitale sociale.

Doppie imposizioni

E' stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione fiscale tra l’Italia e la Romania in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali, firmata il 14 gennaio 1977, ratificata dall'Italia con Legge 18.10.78 n. 680 ed entrata in vigore il 6 febbraio 1979.

 

 
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