Legislazione
ed investimenti esteri.
La legislazione per le società estere e gli incentivi per
gli investimenti esteri
Gli investimenti stanieri
Attualmente le imprese che desiderano produrre o intrattenere
rapporti commerciali con la Romania possono agire sotto le più
svariate forme.
E’ ammessa la costituzione di società a totale partecipazione
straniera. E’ altresì possibile per uno straniero
acquisire in proprietà qualunque immobile, a scopo industriale
o commerciale.
Non è invece tuttora ammesso che vi sia la proprietà
di un terreno. Questo può essere ottenuto in uso con apposita
concessione che viene data dallo Stato o dall’organo locale
preposto.
Sono ammesse anche concessioni di sfruttamento delle risorse naturali
da parte di soggetti stranieri.
I conferimenti apportati da uno straniero possono consistere,
oltre che in valuta, anche in diritti di proprietà industriale,
compreso il know-how, macchinari, impianti, parti di ricambio
e mezzi di trasporto.
Gli investimenti stranieri sono autorizzati pressoché in
tutti i settori, comprese le telecomunicazioni, il settore bancario
e assicurativo, di solito protetti in molti paesi.
Le condizioni cui deve attenersi l’investitore estero sono:
- non infrangere la normativa a protezione dell’ambiente;
- non attentare la sicurezza nazionale dello Stato;
- non turbare l’ordine pubblico e non svolgere attività
dannose per la salute pubblica o contrarie alla morale pubblica.
Nei settori strategici, un investitore straniero deve avere necessariamente
un partner romeno. La legge determina quali sono i settori in
questione.
Restano ancora in mano pubblica i settori ferroviari, il servizio
postale e la difesa. A parte quest’ultima, gli altri settori
sono destinati a passare con maggior controllo, al regime di concorrenza.
La legge prevede il diritto per l’investitore all’integrale
rimpatrio del capitale investito e degli utili ricavati dall’investimento.
Ciò sarà possibile alle condizioni valutarie previste
dalla legge in vigore e dopo il pagamento delle tasse e delle
imposte.
Allo stesso modo è permesso il rimpatrio di capitali provenienti
dalla vendita di azioni, di obbligazioni e di altri titoli finanziari.
Gli investimenti effettuati sono sottoposti per sempre alla normativa
in vigore al momento dell’investimento, salvo il caso del
sopravvenire di un regime più favorevole all’investitore.
Per quanto concerne la tutela degli investimenti esteri, questi,
secondo la legge n. 33 del 1995 non possono essere espropriati,
nazionalizzati, requisiti o sottoposti ad alcuna forma di restrizione
che abbia effetti simili, salvo in caso di forza maggiore o di
interesse pubblico, nei limiti e nella modalità previsti
dalla legge.
La legge prevede che il pagamento comprenda il risarcimento dei
danni e che sia pronto, adeguato ed effettivo.
La Romania è membro della MIGA, ha sottoscritto la convenzione
di Washington che ha dato vita all’ICSID, in caso di espropriazioni
o inadempimenti nei contratti tra una ente statale e un cittadino
straniero.
Essa ha inoltre sottoscritto un accordo bilaterale con l’Italia
sulla protezione degli investimenti stranieri. Gli investimenti
stranieri devono essere registrati presso l’agenzia rumena
di sviluppo.
La normativa in materia di investimenti esteri
Il 23 giugno 1993 è stata emanata la Legge rumena n. 35
sugli investimenti esteri. Essa modifica la Legge n. 35 del 1991
e abroga il decreto n. 424 del 1972 sulla joint – venture,
nonché il decreto legge n. 96 del 14 marzo 1990.
La nuova legislazione stabilisce i diritti dell’investitore
straniero e offre nuovi incentivi alle imprese estere che intendano
investire nel paese.
Il campo di applicazione della normativa in esame è piuttosto
vasto. Essa si applica alle seguenti attività:
- costituzione di società commerciali o filiali a capitale
interamente straniero o a capitale misto straniero e rumeno (joint
– venture);
· aumento di capitale di una società già
esistente o acquisizione di quote o azioni di società rumene;
· concessione di servizi pubblici ed altre attività
economiche;
· acquisizione di diritti di proprietà su beni mobili
o immobili, ad eccezione dei diritti di proprietà sui terreni;
· acquisizione dei diritti di proprietà industriale
ed intellettuale in Romania;
· concessione di prestiti in occasione di investimenti;
· acquisizione di stabilimenti industriali o loro costruzione.
L’operatore straniero che desiderasse investire in Romania
deve presentare una domanda all’Agenzia Rumena dello Sviluppo.
Tale agenzia valuta la fattibilità dell’investimento,
le modalità dello stesso e l’importo del capitale
investito. Terminato tale esame, l’agenzia comunica la propria
decisione all’interessato, entro un termine non superiore
a trenta giorni dalla domanda. Qualora tale termine trascorresse
senza che l’agenzia si sia pronunciata in merito alla domanda,
l’investitore avrà diritto ad effettuare l’investimento,
naturalmente nel rispetto delle leggi rumene che regolano la materia.
Lo status di investitore straniero viene confermato mediante la
consegna di un certificato di investimento emesso dall’Agenzia
Rumena dello Sviluppo. Tale certificato deve essere richiesto
dall’interessato e viene concesso entro un termine di 15
giorni. Il suddetto certificato è richiesto ai fini della
prova dei diritti dell’investitore estero in caso di contestazione
dalle Autorità rumene.
A norma della nuova legge in esame, l’investitore straniero
gode dei seguenti diritti:
· partecipazione alla gestione e alla direzione dell’investimento
in base al contratto o allo statuto convenuto;
· trasferimento dei propri diritti e degli obblighi contrattuali
ad altri investitori stranieri o rumeni;
· trasferimento all’estero dei profitti annuali,
ma entro i limiti stabiliti dalle norme valutarie rumene correntemente
in vigore, e purché siano stati adempiuti gli ordini fiscali
previsti dalla normativa rumena;
· trasferimento all’estero delle somme incassate
in seguito alla concessione di diritti d’autore, di prestazione
di servizi di consulenza o assistenza;
· trasferimento all’estero delle somme incassate
in seguito alla cessione di obbligazioni, azioni o quote sociali,
nonché i proventi derivanti dalla liquidazione dell’investimento,
tuttavia nei limiti stabiliti dalle normative valutarie rumene
correntemente in vigore;
· trasferimento all’estero delle somme conseguite
in caso di esproprio.
.Va segnalato che dal primo gennaio 1994 l’Agenzia Rumena
per lo Sviluppo, ha portato a 1.000 dollari USA la quota minima
di partecipazione estera al capitale delle società a responsabilità
limitata. Tale quota rappresenta dunque il capitale minimo di
un SRL con partecipazione di capitale straniero, e nonostante
la sopradescritta Legge n. 31 – 1990 sulle società
commerciali, che indica come capitale minimo 100.000 lei non abbia
subìto emendamenti, sarà negata l’autorizzazione
a quelle società che dichiarino un capitale inferiore al
minimo stabilito.
Come accennato, la legge prevede anche delle agevolazioni a favore
dell’investitore straniero.
In particolare l’articolo 12 stabilisce che le attrezzature
e i macchinari che rappresentano l’apporto in natura dell’investimento
sono esenti dal pagamento dei dazi doganali; inoltre, a norma
dell’articolo 13, sono esenti dal pagamento dei dazi, ma
per un periodo di soli due anni dall’inizio dell’attività,
anche l’importazione di materie prime, materiali e componenti
necessari alla produzione.
Tali agevolazioni variano a seconda dei settori in cui viene effettuato
l’investimento e, in certi casi, a condizione che l’apporto
straniero raggiunga un tetto minimo prestabilito.
Ad esempio, nel caso di attività industriali, agricole
o di sfruttamento di risorse naturali, l’esenzione dal pagamento
dell’imposta sui redditi si applica per un periodo di 5
anni a decorrere dall’inizio dell’attività
produttiva, mentre gli investimenti nei settore dei trasporti
e comunicazioni beneficiano di tale esenzione per un periodo di
soli tre anni, ridotti a due per i settori del commercio, turismo,
banche e assicurazioni.
Tuttavia, qualora nei casi sopra descritti, l’investimento
venisse effettuato mediante la costituzione in Romania di società
commerciali o di filiali a capitale interamente straniero, o a
capitale misto straniero e rumeno, si potrà usufruire dell’esenzione
del pagamento dell’imposta sui redditi, a condizione che
l’investimento straniero rappresenti una quota pari al 20%
del capitale sociale e, comunque, non inferiore a 10.000 dollari.
Si noti tuttavia che, qualora l’investimento straniero venga
liquidato volontariamente prima che sia trascorso un termine inferiore
al doppio del periodo per il quale si è usufruito dell’esenzione,
l’investitore sarà tenuto a pagare le imposte ordinariamente
dovute su tutta la durata dell’investimento. Tali imposte
verranno prelevate, con diritto di preferenza, sulle somme risultanti
dalla liquidazione dell’investimento o da altri eventuali
diritti dell’investitore straniero.
Successivamente alla scadenza dei periodi dell’esenzione
sopra indicati, l’investitore potrà ancora usufruire
in certi casi di una riduzione dell’imposta sui redditi
nei casi previsti dall’art. 15 della legge.
Potranno essere concessi benefici aggiuntivi qualora l’investimento
venisse effettuato in settori di particolare interesse strategico
per le autorità rumene. Inoltre, gli investimenti stranieri
possono godere di ulteriori incentivi fiscali:
- l’esenzione dell’imposta sui redditi per un periodo
di 5 anni per gli investitori esteri che hanno investito in una
società rumena almeno 50.000 dollari;
- l’esenzione dai dazi doganali per un periodo di 7 anni
sulle importazioni di equipaggiamenti, di materie prime e di componenti
industriali per i soci esteri di joint – venture impegnate
in un’attività produttiva e che esportano almeno
la metà della loro produzione.
Per evitare abusi di tali incentivi è stato stabilito che
gli investitori esteri debbano svolgere la propria attività
in Romania per un periodo superiore ai 7 anni; altrimenti devono
rimborsare le imposte non pagate in base agli incentivi.
Infine, le cosiddette free zones, istituite nel 1992, sono due:
la prima è dislocata alla foce del Danubio e l’altra
a Costanza, alla confluenza del Mar Nero nel Canale sul Danubio.
Fra le disposizioni più rilevanti, vi è una liberalizzazione
delle importazioni e delle riesportazioni di beni, l’esenzione
dei dazi doganali e dell’imposta sul valore aggiunto, unitamente
ad un’esenzione di imposta sulle società per un periodo
pari al tempo in cui una società opera in tali free zones.
Le esenzioni di imposta sui redditi prima descritte non sono applicabili
alle società costituite dopo il primo gennaio 1995.
Sono però ancora in vigore esenzioni in favore di società
manifatturiere con capitale investito al di sopra di 50 milioni
dollari USA che esportano almeno il 50% della produzione e che
abbiano una presenza locale di almeno il 60%.
Indipendentemente dalla data della costituzione della società
è, infine, prevista una riduzione del 50% delle imposte
sui redditi in relazione agli utili reinvestiti in Romania per
le innovazioni tecnologiche o per la protezione dell’ambiente.
Tutela della proprietà industriale
La Romania ha, fin da subito, sottoscritto le principali convenzioni
internazionali relative alla protezione delle proprietà
intellettuali ed ha introdotto una legislazione interna volta
a proteggere tali diritti. L’accordo di Associazione con
l’Unione Europea contiene specifiche clausole che riaffermano
l’impegno della Romania ad adeguarsi agli standard internazionali
vigenti in questi campi.
Inoltre, la Romania ha anche concluso convenzioni bilaterali relative
alla protezione della proprietà industriale, fra le quali
si possono ricordare, oltre a quella con l’Italia, quella
con il Belgio, la Gran Bretagna e gli Stati Uniti.
In materia di brevetti, la Romania è firmataria della Convenzione
di Parigi del 1883 sulla protezione per la proprietà industriale
ed ha sottoscritto tutti gli emendamenti alla stessa. In tal modo
agli investitori stranieri spetta la medesima protezione riservata
ai cittadini rumeni: in particolare la Legge n. 64 del 1991 ha
applicato e chiarito i presupposti per la concessione di un brevetto.
Il periodo di validità di un brevetto è stato esteso
a 20 anni. La registrazione è accettata qualora il medesimo
brevetto non sia stato registrato in Romania ovvero sia pubblicamente
rilevato altrove. Il periodo di una contestazione di un brevetto
è di 6 mesi. Qualora il brevetto non sia usato entro quattro
anni dalla richiesta o tre anni dal momento in cui la registrazione
è stata concessa, esso deve essere obbligatoriamente concesso
in licenza.
Quanto ai marchi di fabbrica, la Romania ha aderito all’Accordo
di Madrid del 1894, relativo alla registrazione internazionale
dei marchi di fabbrica.
La registrazione di un marchio scade dopo 10 anni ed alla fine
di tale periodo può esserne richiesto il rinnovo. Il proprietario
di un marchio può agire in giudizio per la tutela dei suoi
diritti nel caso di utilizzo del suo marchio.
Il marchio non può essere identico, o simile, ma deve essere
indistinguibile da un altro marchio registrato o le cui operazioni
di registrazione sono in corso. Non si possono usare come marchi,
dei simboli che possano essere in contrasto con l’ordine
pubblico, il pudore e la moralità pubblica.
Sin dal 1933, anche i modelli ed i disegni industriali godono
di una tutela, in Romania.
Infine, con riferimento ai diritti d’autore, va segnalato
che la Romania fa parte della Convenzione sul diritto d’autore
di Berna. La legislazione a tutela del diritto d’autore
è in vigore in Romania dal 1956, sebbene sia stata soggetta
a ripetute modifiche, soprattutto con riferimento alla disciplina
delle royalties.
Gli investimenti esteri diretti costituiscono il pacchetto più
complesso di attività economiche con apertura internazionale,
che dominano ed influenzano la struttura dell’economia mondiale.
Lo sviluppo delle economie internazionali contemporanee non si
può realizzare al di fuori del quadro internazionale, in
quanto le sole risorse interne sono insufficienti ad assicurare
un livello di crescita e di prosperità secondo gli standard
dei paesi moderni.
Anche nel contesto delle trasformazioni attuali della Romania,
gli investimenti esteri hanno rappresentato e tuttora rappresentano
uno dei fattori principali del passaggio verso l’economia
di mercato.
Regolamentazione degli investimenti di portafoglio
Gli investimenti di portafoglio - acquisizione di valori mobiliari
sui mercati di capitale organizzati e regolamentati - sono disciplinati
dall’Ordinanza Governativa n. 92/1997 sugli incentivi per
stimolare gli investimenti diretti, approvata e modificata con
la Legge n. 241/1998.
Trasferibilità all’estero di profitti e
capitali
Il disinvestimento ed il reimpatrio degli utili sono liberamente
realizzabili, dopo il pagamento delle tasse previste dalla normativa
in materia e precisamente: il 38% sugli utili lordi della società
ed un ulteriore 5% sui dividendi distribuiti ai soci.
Se gli utili realizzati sono calcolati in moneta nazionale (leu),
le banche autorizzate effettuano, prima del trasferimento, il
cambio nella valuta del paese di origine del socio straniero,
al valore del giorno del trasferimento stesso.
Le opportunità derivanti dagli scambi triangolari
- Normative Doganali.
Regime doganale, licenze import – export, zone franche
Non è necessario essere in possesso di una licenza per
importare o esportare delle merci. Sono assoggettati all’obbligo
di licenza solo il commercio in countertrade e quello di prodotti
appartenenti a settori strategici. Le operazioni di importazione
possono essere effettuate solo da società commerciali il
cui oggetto sociale preveda tale attività.
I prodotti importati in Romania devono essere conformi alle specifiche
e agli standard legali in relazione alla sicurezza nazionale,
alla salute pubblica, al buon costume e alla tutela dell’ambiente.
Per quanto concerne le esportazioni, le società che intendono
svolgere tale attività devono avere un oggetto sociale
che contenga una previsione in tal senso. Pur non essendo necessaria
una licenza per l’esportazione, le società esportatrici
devono registrarsi al Ministero del Commercio ed ottenere un codice
“Sicomex”. La licenza tuttavia è richiesta
qualora i prodotti da esportare siano soggetti a contingentamento.
Import- export su licenza
La decisione del Governo n. 215/ 92, riguardante le licenze per
l’importazione e l’esportazione di beni in Romania,
stabilisce che l’importazione e l’esportazione da
e verso la Romania è stata liberalizzata e che quindi non
vengono più richieste licenze per gran parte dei prodotti.
Vengono escluse dalla legge <<le forniture di prodotti soggetti
a restrizioni quantitative o al controllo dei requisiti derivanti
dagli accordi internazionali assunti dalla Romania concernenti
la non proliferazione di armi per la distruzione delle masse e
missili balistici, materiali radioattivi, apparecchiature nucleari
e relativi materiali cosi come ogni altro prodotto soggetto a
particolari controlli>>.
Autorizzazioni a termine
L’ordinanza del Ministero del Commercio 27 marzo 1990,
n. 18 (2), riguardante l’autorizzazione delle operazioni
di importazione e di esportazione, stabilisce che tali operazioni,
da parte di soggetti romeni, devono essere autorizzate dallo stesso
Ministero del Commercio e che tale autorizzazione ha durata annuale.
Vengono anche comprese le operazioni riguardanti i servizi, quali
ad esempio contratti di assistenza tecnica, know–how, ecc.
Le operazioni di import – export possono essere compiute
solamente da società i cui oggetti sociali includano tali
operazioni; per le esportazioni, tali società devono anche
essere registrate al Ministero del Commercio per contenere il
cosiddetto “codice Sixcom”.
Come regola generale, dal 1 maggio 1992 nessuna licenza di esportazione
viene più richiesta (con la sola eccezione dei prodotti
menzionati precedentemente) così come nessun dazio doganale
è più dovuto.
Le autorità competenti possono decidere sulle quote annuali
di esportazione per merci differenti. In ordine a queste merci,
le società devono avere ottenuto speciali licenze per l’esportazione.
Solamente i prodotti per i quali è stata rilasciata la
licenza possono essere esportati e solamente durante il periodo
di validità della licenza. Vi sono anche casi in cui l’esportazione
di alcune categorie di prodotti venga temporaneamente proibita
(per esempio bestiame, legname, ecc.).
Spedizione e origine
In riferimento ai documenti di spedizione, come regola generale
gli esportatori devono seguire le istruzioni degli importatori
romeni.
I documenti di spedizione normalmente richiesti sono la fattura
commerciale e la bolla di carico.
Le importazioni di animali e piante devono essere altresì
accompagnate da certificati sanitari e fitosanitari.
Countertrade
La Romania presenta una delle più alte percentuali di
Countertrade (Barter) per transazioni per tutti i paesi dell’ex
COMECON. Durante le richieste di merci viene stabilito se il processo
negoziale può sfociare in un Countertrade e le linee specifiche
sono indicate dai diversi Ministeri della Romania al Foreign Trade
Organization, per raggiungere i totali globali annui di Countertrade
in accordo con gli obiettivi di esportazione stabiliti.
Regime tariffario
La Romania ha adottato dal marzo 1993, una tariffa doganale simile
al Sistema Armonizzato. Le importazioni sono assoggettate a dazi
ad valorem.
Alla fine del 1995, i prezzi minimi erano fortemente aumentati.
In generale i dazi doganali vanno dallo 0 al 60%.
La media ponderata dei dazi è di circa l’11,7% con
notevoli eccezioni per alcuni prodotti quali i combustibili, i
prodotti chimici e le macchine utensili, che hanno un’aliquota
pari a 0 o ridotta tra il 3 e il 10%.
I dazi applicati alle attrezzature industriali sono circa il 15%
ad valorem.
I dazi sono considerevolmente più elevati per un certo
numero di prodotti quali sigarette, pellicce, tappeti, veicoli,
attrezzature fotografiche, biciclette, apparecchiature TV ed attrezzature
per le registrazioni video e sonore.
Zone franche
La legge n.84 del 21 luglio 1992 disciplina il regime delle Libere
Zone Franche. Tale legge contiene le moderne disposizioni che
vanno incontro agli standard internazionali riguardanti l’esenzione
dai dazi doganali e dall’IVA, l’illimitata importazione
e riesportazione di beni e la possibilità di effettuare
i pagamenti in valuta estera all’interno delle zone franche.
Dal primo luglio 1995 le principali zone franche esistenti in
Romania sono situate attorno alle città di Sulina, Costanza,
Galati, Braile e Giurgiu.
Le zone franche sono parti integranti del territorio dello Stato
rumeno, dove viene applicata la legislazione nazionale.
L’articolo 10 della legge n. 84 stabilisce le attività
che possono essere svolte nelle zone franche: manipolazione, deposito,
selezione, misurazione, imballo, condizionamento, trasformazione,
assemblaggio, fabbricazione, marcatura, analisi, asta, compravendita,
perizia, riparazione, divisione di merci, organizzazione di mostre,
operazioni di borsa e finanziario-bancarie, trasporti e spedizioni
interne ed internazionali, concessioni e locazione di edifici,
di spazi di deposito, controllo qualitativo e quantitativo di
merci, noleggio di navi, approvvigionamento di navi e di altri
mezzi di trasporto, prestazione di servizi ed altre attività
specificamente disposte dalla legge.
Dal mese di maggio 1985 è attiva in Romania la zona franca
di Sulina che riveste una posizione chiave tra i paesi dell’Est
europeo e quelli del Medio Oriente e occupa un’area di oltre
100 ettari. Tra le numerose operazioni consentite, vi sono la
movimentazione, il deposito, la lavorazione e il controllo qualitativo
e quantitativo delle merci, le operazioni finanziarie bancarie,
l’affitto di aree e di fabbricati.
Le operazioni sono totalmente esenti da dazio doganale, tasse
di consumo e imposte sui profitti.
Le attività previste possono essere svolte da persone fisiche
e giuridiche, rumene o straniere, solo sulla base delle licenze
rilasciate dall’amministrazione della zona franca. Per tali
attività le società sono esentate dal pagamento
dell’imposta sui profitti.
In tema di agevolazioni, nel momento della liquidazione o della
riduzione delle attività effettuate nelle zone franche,
le persone fisiche o le persone giuridiche straniere possono trasferire
all’estero il capitale ed il profitto, dopo aver adempiuto
a tutte le obbligazioni precedentemente contratte con lo Stato
rumeno ed i partner contrattuali.
Sono esentati dal pagamento dei dazi doganali, i materiali e gli
accessori rumeni che entrano nelle zone franche per essere utilizzati
per la fabbricazione di determinati beni, o i beni in transito
da una zona franca all’altra.
Le opportunità degli investimenti Esteri in Romania
L’Agenzia rumena per lo Sviluppo
Un momento importante fu rappresentato dalla pubblicazione, nel
1992, di una dichiarazione del governo rumeno atta ad incoraggiare,
appoggiare e garantire gli investimenti esteri.
Successivamente fu costituita l’Agenzia rumena di sviluppo
che, ha rappresentato, dal punto di vista istituzionale, un’opera
pionieristica; essa ha generato molte difficoltà nelle
relazioni con le altre istituzioni, che erano ancora influenzate
dalle strutture e dalle procedure di lavoro ereditate dal passato.
L’agenzia svolge i seguenti compiti a favore degli investitori
esteri:
- fornitura di materiali di riferimento ed informazioni riguardanti
il quadro istituzionale e legislativo;
- prestazione di servizi di consulenza ed assistenza complessi
nei confronti degli investitori;
- attività relazionale degli investitori, istituzioni ed
imprese rumene, soprattutto per la soluzione amichevole degli
svariati problemi che si pongono nella costituzione e nel funzionamento
delle società miste;
- assistenza alle imprese nella preparazione di progetti d’investimento
conformemente alle esigenze della pratica internazionale;
- elaborazione di studi e di analisi riguardanti le pratiche internazionali
nel campo degli investimenti esteri e trasmissione di queste al
Parlamento, al Governo, alla Presidenza ed altri;
- collaborazione con altre istituzioni rumene nella realizzazione
di alcuni progetti particolarmente complessi.
L’attività di attrazione degli investimenti esteri
svolta dall’agenzia, è stata accompagnata dalla concessione
di incentivi (esenzione d’imposta sui profitti e di pagamento
delle tasse doganali sugli apporti in natura), che sono stati
successivamente ridotti a partire dal gennaio 1995.
Va però anche sottolineato che le iniziative volte all’attrazione
degli investimenti esteri in Romania sono state caratterizzate
da alcune difficoltà. Il principale limite è consistito
nell’assenza di una politica industriale chiara, capace
di fissare le priorità e di incoraggiare e stimolare i
progetti altamente qualitativi.
L’assenza di una politica industriale ha implicitamente
pregiudicato anche l’applicazione efficace degli strumenti
fiscali; in queste condizioni l’attività di attrazione
degli investimenti esteri si è concretizzata essenzialmente
in azioni di promozione generale, nella consulenza e nella fluidificazione
di alcuni progetti a livello economico.
Ma l’assenza di una politica industriale ha soprattutto
determinato un atteggiamento, non sempre amichevole e coordinato,
da parte degli organismi fiscali, doganali, amministrativi nei
confronti degli investitori esteri.
Un altro limite, con connotazioni più psicologiche, è
stato rappresentato da fattori di incertezza circa le possibilità
date agli investitori esteri di acquistare i terreni in territorio
rumeno.
I vantaggi competitivi
Sebbene l’attrazione degli investimenti esteri sia stata
marcata da alcune difficoltà, la Romania detiene una serie
di vantaggi competitivi da non trascurare. Essi sono:
· la dimensione del mercato interno, che costituisce un
potenziale molto importante nel medio- lungo termine;
· l’apertura ai mercati di esportazione dei paesi
dell’ex Unione Sovietica, con i quali la Romania intrattiene
legami tradizionali;
· la qualità della manodopera, che conferisce competitività
a livello internazionale;
· la disponibilità ed accessibilità di ingenti
risorse naturali.
I partner commerciali
I principali settori di attività sono stati:
- alimentare 15,63
- automobilistico 12,38
- turismo 5,74
- settore bancario %; 4,46
- trasporti 4,24
- elettronica %; 4,24
- settore estrattivo %; 3,77
- servizi %; 3,78
- agricoltura %. 2,10
Gli investimenti esteri si sono concentrati nel distretto
di Bucarest (circa il 55% del capitale investito ed il 62% del
numero di società fondate); tra le province che hanno registrato
un volume più alto di investimenti esteri, ai primi tre
posti si situano Dolj (7,81%), Timis (5,80%) Costanza (3,79%).
Per le società a partecipazione estera, ai primi tre posti
si trovano le province di Costanza (5,12%), Timis (4,32%), Cluj
(3,37%).
Il principale gruppo di paesi investitori è l’Oede
(74% del capitale investito e 51% del numero di società
fondate); ai paesi membri dell’Unione Europea spetta il
52% del capitale investito ed il 32% della società.
I paesi investitori vedono al primo posto l’Europa occidentale
(59%), seguono l’Asia (17%), l’America del Nord (11%),
il Medio Oriente (6%), l’Australia (3%), l’Europa
dell’Est (2%).
Per le società miste costituite, viene al primo posto l’Europa
occidentale con il 33%; seguono il Medio Oriente (30%), l’Asia
(16%), l’Europa dell’Est (6%) e l’America del
Nord (5%).
Costituzione di società a partecipazione straniera
Per la registrazione di una società con capitale estero
in Romania (al 100% estero o con soci romeni) sono necessarie
le seguenti documentazioni:
1. Registrazione presso il Registro Nazionale del Commercio
2. Informazioni amministrativo-finanziarie presso l’Amministrazione
finanziaria della zona dove è situata la sede legale della
società.
3. Redazione dell’atto costitutivo della società
presso un notaio.
4. Indicazione della Banca per l’apertura di un conto corrente
a nome della futura società e per il versamento del capitale
minimo obbligatorio (2 milioni di lei per le Srl e 25 milioni
di lei per le SpA).
5. Registrazione
6. Inserzione sulla Gazzetta Ufficiale
7. Codice Fiscale presso l’Ufficio territoriale delle imposte.
Restrizioni ed incentivi agli investimenti esteri
La legge sulla promozione degli investimenti diretti prevede
che:
"Per investimenti diretti, esclusivamente nuovi, con impatto
significativo sull’economia si intendono gli investimenti
con un valore superiore ad un milione di dollari USA, realizzati
nelle forme e con le modalità previste dalla presente legge,
che contribuiscano allo sviluppo e all’ammodernamento delle
infrastrutture economiche della Romania e determinino un effetto
positivo di traino sull’economia creando nuovi posti di
lavoro.
La partecipazione all’investimento diretto con impatto significativo
sull’economia si può realizzare soltanto con capitale
liquido in lei o in valuta liberamente convertibile.
Gli investimenti diretti, nuovi, con impatto significativo sull’economia
possono essere effettuati in tutti i settori di attività
ad eccezione di quelli finanziario, bancario e delle assicurazioni-riassicurazioni,
nonché di quelli regolamentati da leggi speciali, con la
condizione di non trasgredire alle norme di protezione dell’ambiente,
non ledere gli interessi di sicurezza e di difesa nazionale della
Romania e non danneggiare l’ordine, la salute o la morale
pubblica.
Nel caso in cui un certo investimento soddisfi le condizioni per
ottenere facilitazioni concesse da più leggi, l’investitore
dovrà optare per un unico regime di facilitazioni.
Gli investimenti realizzati in Romania non possono essere espropriati
tranne che per causa di utilità pubblica. L’applicazione
di tale misura è indiscriminata e si realizza esclusivamente
in conformità con le disposizioni di legge.
Benefici degli investitori esteri
Trasferire integralmente all’estero i profitti a loro spettanti,
alle condizioni del regime valutario della Romania, dopo il pagamento
delle imposte, tasse e degli altri obblighi previsti dalla legislazione
romena; trasferire all’estero, nella valuta dell’investimento,
le somme ottenute a seguito della vendita delle azioni o quote
sociali nonché quelle risultate dalla liquidazione degli
investimenti, alle condizioni del regime valutario della Romania;
trasferire all’estero, nella valuta dell’investimento,
le somme ottenute a titolo di risarcimento, nella situazione prevista
dall’art.8.
Gli investitori esteri avranno il beneficio di tutti i diritti
previsti negli accordi bilaterali di promozione e garanzia reciproca
degli investimenti firmati dalla Romania con gli Stati di origine
degli stessi.
Le attrezzature tecnologiche, le installazioni, gli equipaggiamenti,
le apparecchiature di misura e di controllo, le automatizzazioni
ed i prodotti di software importati necessari per la realizzazione
dell’investimento sono esentati dal pagamento dei dazi doganali.
I beni nuovi, importati o acquistati in Romania, necessari per
la realizzazione dell’investimento, beneficiano nel periodo
di realizzazione dell’investimento, fino alla messa in funzione
dello stesso, del pagamento posticipato dell’IVA, secondo
le regolamentazioni in vigore, fino al 25 del mese successivo
alla data di messa in funzione dell’investimento (sono considerati
beni nuovi se sono stati prodotti non oltre un anno prima della
loro entrata nel Paese e non sono mai stati utilizzati).
Gli investimenti nuovi, realizzati alle condizioni della legge
sugli investimenti diretti, beneficiano della deduzione di una
quota del 20% del loro valore e dell’utilizzo dell’ammortamento
accelerato.
Se le società che hanno realizzato degli investimenti vengono
liquidate volontariamente entro un periodo inferiore ai 10 anni,
le stesse saranno obbligate a pagare le imposte stabilite dalla
legge per l’intera durata dell’investimento, nonché
delle maggiorazioni, calcolate secondo la legislazione in vigore,
per il ritardo nel pagamento delle tasse ed imposte che avrebbero
dovuto essere corrisposte in assenza della concessione di facilitazioni.
Si potrebbero menzionare, tra le poche disposizioni ancora in
vigore a favore degli investitori, quelle derivanti dal regime
delle zone franche e delle zone depresse.
Per quanto riguarda le zone franche, queste sono state disciplinate
sin dal 1992 con un regime giuridico specifico e godono di una
attenzione sempre più grande da parte di investitori sia
romeni che stranieri (si veda in proposito il paragrafo apposito).
Per quanto concerne le zone depresse, invece, con l’Ordinanza
Governativa di Urgenza n. 24/1998 sul regime delle zone sfavorite,
modificata con la Legge n. 20/1999, sono state concesse facilitazioni
per aree geografiche, strettamente delimitate territorialmente,
che adempino almeno ad una delle seguenti condizioni:
a) il tasso di disoccupazione sul totale delle risorse di lavoro
della zona sia almeno tre volte superiore al tasso di disoccupazione
nel totale delle risorse di lavoro a livello nazionale, nei 3
mesi che precedono il mese in cui si compila la documentazione
per dichiarare la zona sfavorita;
b) siano zone isolate mancanti di mezzi di comunicazione, con
infrastrutture sottosviluppate.
Un’area geografica può essere dichiarata zona sfavorita
per un periodo di almeno 3 anni e non superiore a 10 anni, con
possibilità di proroga.
Le zone beneficiano delle seguenti facilitazioni, per i nuovi
investimenti ivi realizzati:
a) esenzione dal pagamento dei dazi doganali e dell’imposta
sul valore aggiunto per i macchinari, le attrezzature, le installazioni,
gli equipaggiamenti, i mezzi di trasporto ed altri beni ammortizzabili,
importati per effettuare investimenti in zona;
b) esenzione dell’imposta sul valore aggiunto per i macchinari,
le attrezzature, le installazioni, gli equipaggiamenti, i mezzi
di trasporto, altri beni ammortizzabili prodotti nel Paese, per
l’effettuazione e lo svolgimento di investimenti in zona;
c) la restituzione dei dazi doganali per le materie prime, i pezzi
di ricambio e/o i componenti importati, necessari alla realizzazione
di attività produttive nella zona;
d) esenzione dal pagamento dell’imposta sugli utili, per
la durata di esistenza della zona sfavorita;
e) esenzione dal pagamento delle tasse percepite per la modifica
della destinazione o per l’estromissione dal circuito agricolo
di determinati terreni destinati alla realizzazione dell’investimento;
f) concessione prioritaria di fondi per incentivare l’attività
di esportazione dei prodotti finiti e/o dei servizi industriali,
secondo i casi, per garantire i crediti esteri, per il finanziamento
di programmi speciali, approvati con Decisione governativa, per
il finanziamento di progetti di investimento delle società
commerciali, attraverso la compartecipazione dello Stato al capitale
sociale.
Doppie imposizioni
E' stata stipulata una convenzione per evitare la doppia imposizione
fiscale tra l’Italia e la Romania in materia di imposte
sul reddito e sul patrimonio e per prevenire le evasioni fiscali,
firmata il 14 gennaio 1977, ratificata dall'Italia con Legge 18.10.78
n. 680 ed entrata in vigore il 6 febbraio 1979.